IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile di
  secondo  grado  iscritta  al  n. 495 R.G.A.C. anno 1999 promossa da
  Gianfranco Quaglio rappresentato e difeso per procura in calce alla
  copia  notificata  all'atto  di chiamata nella causa di primo grado
  dall'avv.  Pier  Ermanno  Pavanello  ed  elett.  dom. presso il suo
  studio  in  Lendinara  (Rovigo) Condominio Sant'Anna via U. Saba 2,
  appellante;
    Contro  comune  di  Lusia,  in  persona  del  sindaco pro-tempore
  rappresentato e difeso, giusta delibera della giunta comunale n. 57
  del  24  giugno  1999,  per  procura  a  margine  della comparsa di
  costituzione  e  risposta  dall'avv.  Gianni  Balzan ed elett. dom.
  presso  il  suo  studio  in Rovigo corso del Popolo n. 161; e Gefin
  Rovigo   S.r.l.   con   sede  in  Rovigo,  in  persona  del  legale
  rappresentate  Renato  Maria  Cesca,  rappresentata  e  difesa  per
  procura  a  margine  della  comparsa  di  costituzione  e  risposta
  dall'avv.  Anna  Elisa  Avezzu' Pignatelli ed elett. dom. presso il
  suo studio in Rovigo via Verdi n. 1/c appellati;

                            O s s e r v a

    1. - Con  decreto  3  aprile  1996  il  Pretore di Rovigo sezione
  distaccata  di  Lendinara  ingiungeva  al comune di Lusia di pagare
  alla  Gefin  Rovigo  S.r.l. la somma di L. 9.282.000 quale compenso
  per  la  sostituzione  della caldaia dell'impianto di riscaldamento
  della scuola elementare di Lusia.
    Proponeva   opposizione   l'ingiunto,   con   atto  di  citazione
  notificato  il  28  maggio  1996,  eccependo  la propria carenza di
  legittimazione  passiva  posto  che,  in  mancanza di deliberazione
  autorizzativa,  l'obbligazione gravava per il disposto dell'art. 23
  comma  4,  del  d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile
  1989,  n.  144,  direttamente sull'amministratore o funzionario che
  aveva consentito la fornitura.
    Resisteva  l'opposta  invocando il principio dell'affidamento per
  essere  stata  incaricata  dei lavori dal sindaco; deducendo in via
  subordinata  che  la  somma  le  era comunque dovuta dal comune per
  essersi   indebitamente   arricchito   utilizzando  la  caldaia;  e
  chiedendo  in  via  ancora piu' subordinata di essere autorizzata a
  chiamare in causa il sindaco Gianfranco Quaglio.
    Chiamata a cui provvedeva, previa autorizzazione del pretore, con
  atto  notificato  il 24 settembre 1996. Il Quaglio, costituitosi in
  giudizio, opponeva che aveva incaricato dei lavori urgenti la Gefin
  in  quanto concessionaria del servizio di gestione del calore degli
  impianti   di  propieta'  del  comune,  il  quale  doveva  comunque
  rispondere per aver fatto propria l'opera.
    Con  sentenza  10  luglio  1998  il  pretore  revocava il decreto
  ingiuntivo;  dichiarava  impoponibile  la domanda di ingiustificato
  arricchimento  proposta  dalla Gefin trattandosi di azione a questa
  spettante  in  via  surrogatoria ex art. 2900 c.c. nel solo caso in
  cui  il  patrimonio dell'unico obbligato Quaglio non avesse offerto
  adeguata garanzia; e condannava pertanto quest'ultimo a pagare alla
  Gefin la somma richiesta.
    Proponeva  rituale appello davanti a questo tribunale il Quaglio,
  con  atto  di citazione notificato il 27 aprile 1999, deducendo che
  egli  non aveva potuto provvedere alla regolarizzazione della spesa
  nei  termini  prescritti  solo  perche' proprio lo stesso giorno il
  consiglio  comunale  era  stato  sciolto  ed  era stato nominato un
  commissario   prefettizio;   conseguentemenente   eccepiva  in  via
  preliminare  l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del citato
  art.  23  nella  parte  in  cui impone la costituzione del rapporto
  obbligatorio  tra  il  privato  fornitore  e  l'amministratore o il
  funzionario  che  abbia consentito la fornitura in ogni caso, ed in
  particolare  anche  quanto  per  il  secondo la regolarizzazioe sia
  divenuta impossibile per factum pincipis.
    Gli appellati comune di Lusia e soc. Gefin chiedevano la conferma
  della  decisione  impugnata. Il tribunale si riservava la decisione
  all'udienza del 24 settembre 1999 concedendo i termini di legge per
  il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
    2 - L'art.  23  comma 3 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito
  con   legge   24   aprile   1989,   n.  144,  dispone  che  per  le
  amministrazioni  provinciali,  i  comuni  e  le  comunita'  montane
  l'effettuazione  di  qualsiasi spesa e' cosentita esclusivamente se
  sussistano  la  deliberazione  autorizzativa  e l'impegno contabile
  registrato  sul  competente capitolo del bilancio di previsione, da
  comunicare  agli  interessati; e che per il lavori di somma urgenza
  l'ordinazione    fatta    a   terzi   deve   essere   regolarizzata
  improrogabilmente,  a  pena  di  decadenza,  entro  trenta giorni e
  comunque entro la fine dell'esercizio.
    Il   comma   4   (successivamente  riprodotto  senza  alterazioni
  dall'art.  35  comma 4 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
  77)  dispone  poi che, nel caso in cui vi sia stata acquisizione di
  beni  o  servizi  in  violazione dei predetti obblighi, il rapporto
  obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni
  altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore
  o il funzionario che abbia consentita la fornitura.
    Trattasi  di  una  novazione soggettiva disposta dalla legge, per
  effetto  della quale titolare del rapporto obbligatorio non e' piu'
  l'amministrazione  pubblica ma il suo amministratore o funzionario.
  L'intento  sanzionatorio  della  legge,  tesa  ad impedire abusi di
  spesa,  e' di tutta evidenza. La novazione e' impostata dalla legge
  in  ogni  caso,  senza  eccezione alcuna, anche quando la spesa sia
  disposta  in  via  d'urgenza.  In  tal  caso  l'amministratore o il
  funzionario   deve   provvedere,   per   evitare   la  sanzione,  a
  regolarizzare la spesa nel termine perentorio di 30 giorni.
    3 - Nel  caso  in  esame la soc. Gefin, concessionaria del comune
  per  la  gestione  degli  impianti di riscaldamento, segnalo' il 18
  marzo    1993   all'amministrazione   comunale   che   la   caldaia
  dell'impianto  termico delle scuole elementari si era rotta sicche'
  si  rendeva necessaria la sua sostituzione con una spesa preventiva
  di L. 3.800.000.
    A seguito di tale segnalazione il sindaco, Gianfranco Quaglio, lo
  stesso  giorno  dispose  con  ordinanza  la chiusura temporanea del
  plesso  scolastico  nei  giorni  19  e  20 incarico', con ordine di
  servizio   scritto   e   regolarmente  protocollato,  la  Gefin  di
  "provvedere  all'immediato  ripristino  della  struttura al fine di
  garantire   il   necessario  funzionamento  dell'impianto  come  da
  descrizione  dettagliata  dell'offerta  preventivo",  invitandola a
  presentare  "ad  avvenuto  adempimento  degli  obblighi di legge...
  regolare fattura per il pagamento di rito".
    Sennonche' proprio con decreto in data 18 marzo, ma notificato al
  Quaglio  il  giorno  successivo,  il  prefetto sospese il consiglio
  comunale  e  nomino' un commissario per la provvisoria gestione del
  comune.  Il  sindaco non pote' quindi curare nel prescritto termine
  di  30  giorni  la  regolarizzazione  della  spesa  disposta in via
  d'urgenza. Da qui la sua personale responsabilita' per il pagamento
  dei lavori ai sensi del quarto comma del suindicato art. 23.
    4 - Il  Quaglio  deduce la illeggittimita' costituzionale di tale
  norma   nella  parte  in  cui  questa  prevede  la  responsabilita'
  personale  dell'amministratore  anche  nell'ipotesi  in  cui costui
  abbia  disposto  la spesa in via d'urgenza nell'esclusivo interesse
  pubblico   e   non   abbia   poi   potuto   provvedere   alla   sua
  regolarizzazione, benche' accorto e diligente, solo perche' privato
  dei  suoi  poteri  di  amministratore  per  un fatto sopravvenuto e
  indipendente dalla sua volonta'.
    La   norma   infatti   sarebbe   infatti   secondo   l'appellante
  costituzionalmente illeggittima sotto due profili:
        1)   irragionevolezza  nel  disporre  la  sanzione  anche  in
  presenza di caso fortuito o forza maggiore;
        2)  disparita'  di  trattamento  perche'  viene  riservato il
  medesimo   regime   giuridico   sia   per   il   caso   di  mancata
  regolarazzazione  a causa di colpevole inattivita', sia per il caso
  in  cui  la  mancata  regolarizzazione  sia divenuta oggettivamente
  impossibile   per   motivi   totalmente   estranei   alla  volonta'
  dell'amministratore.
    5 - A   giudizio   del   tribunale   la  sollevata  questione  di
  legittimita'  costituzionale  e'  rilevante  e  non  manifestamente
  infondata.
    Rilevante    in    quanto,   se   la   norma   fosse   dichiarata
  costituzionalmente  illegittima,  l'appellante  potrebbe non essere
  piu'  chiamato  a  rispondere  personalemente  per  un obbligazione
  contratta in nome e nell'esclusivo interesse del comune. Ne' rileva
  che  egli  possa  rivalersi agendo per indebito arricchimento verso
  l'ente  (Corte.  cost. 24 ottobre 1995, n. 446). Invero tale azione
  ne' impedisce all'amministratore di essere chiamato ad un immediato
  sacrificio  personale,  ne' lo ristora compiutamente del sacrificio
  patito  concedendogli l'art. 2041 c.c. di rivalersi solo nei limiti
  dell'arricchimento conseguito dal comune.
    Non  manifestamente  infondata  in  quanto  entrambi i profili di
  leggittimita'   costituzionale   dedotti  dall'appellante  appaiono
  meritevoli di attenzione. Basti rilevare che, se la norma ha natura
  sanzionatoria,  non  e' ragionevole che la sanzione venga applicata
  anche  a  chi  si  sia  correttamente  comportato  per soddisare il
  pubblico  interesse  e  non  abbia  potuto  provvedere  nel termine
  prescritto  alla  regolarizzazione  contabile  per forza maggiore e
  comunque solo perche' oggettivamente impedito da un fatto del tutto
  estraneo alla sua volonta'.