IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 495 R.G.A.C. anno 1999 promossa da Gianfranco Quaglio rappresentato e difeso per procura in calce alla copia notificata all'atto di chiamata nella causa di primo grado dall'avv. Pier Ermanno Pavanello ed elett. dom. presso il suo studio in Lendinara (Rovigo) Condominio Sant'Anna via U. Saba 2, appellante; Contro comune di Lusia, in persona del sindaco pro-tempore rappresentato e difeso, giusta delibera della giunta comunale n. 57 del 24 giugno 1999, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Gianni Balzan ed elett. dom. presso il suo studio in Rovigo corso del Popolo n. 161; e Gefin Rovigo S.r.l. con sede in Rovigo, in persona del legale rappresentate Renato Maria Cesca, rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Anna Elisa Avezzu' Pignatelli ed elett. dom. presso il suo studio in Rovigo via Verdi n. 1/c appellati; O s s e r v a 1. - Con decreto 3 aprile 1996 il Pretore di Rovigo sezione distaccata di Lendinara ingiungeva al comune di Lusia di pagare alla Gefin Rovigo S.r.l. la somma di L. 9.282.000 quale compenso per la sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento della scuola elementare di Lusia. Proponeva opposizione l'ingiunto, con atto di citazione notificato il 28 maggio 1996, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva posto che, in mancanza di deliberazione autorizzativa, l'obbligazione gravava per il disposto dell'art. 23 comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 24 aprile 1989, n. 144, direttamente sull'amministratore o funzionario che aveva consentito la fornitura. Resisteva l'opposta invocando il principio dell'affidamento per essere stata incaricata dei lavori dal sindaco; deducendo in via subordinata che la somma le era comunque dovuta dal comune per essersi indebitamente arricchito utilizzando la caldaia; e chiedendo in via ancora piu' subordinata di essere autorizzata a chiamare in causa il sindaco Gianfranco Quaglio. Chiamata a cui provvedeva, previa autorizzazione del pretore, con atto notificato il 24 settembre 1996. Il Quaglio, costituitosi in giudizio, opponeva che aveva incaricato dei lavori urgenti la Gefin in quanto concessionaria del servizio di gestione del calore degli impianti di propieta' del comune, il quale doveva comunque rispondere per aver fatto propria l'opera. Con sentenza 10 luglio 1998 il pretore revocava il decreto ingiuntivo; dichiarava impoponibile la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dalla Gefin trattandosi di azione a questa spettante in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nel solo caso in cui il patrimonio dell'unico obbligato Quaglio non avesse offerto adeguata garanzia; e condannava pertanto quest'ultimo a pagare alla Gefin la somma richiesta. Proponeva rituale appello davanti a questo tribunale il Quaglio, con atto di citazione notificato il 27 aprile 1999, deducendo che egli non aveva potuto provvedere alla regolarizzazione della spesa nei termini prescritti solo perche' proprio lo stesso giorno il consiglio comunale era stato sciolto ed era stato nominato un commissario prefettizio; conseguentemenente eccepiva in via preliminare l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del citato art. 23 nella parte in cui impone la costituzione del rapporto obbligatorio tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura in ogni caso, ed in particolare anche quanto per il secondo la regolarizzazioe sia divenuta impossibile per factum pincipis. Gli appellati comune di Lusia e soc. Gefin chiedevano la conferma della decisione impugnata. Il tribunale si riservava la decisione all'udienza del 24 settembre 1999 concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. 2 - L'art. 23 comma 3 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con legge 24 aprile 1989, n. 144, dispone che per le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane l'effettuazione di qualsiasi spesa e' cosentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa e l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare agli interessati; e che per il lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio. Il comma 4 (successivamente riprodotto senza alterazioni dall'art. 35 comma 4 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) dispone poi che, nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione dei predetti obblighi, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentita la fornitura. Trattasi di una novazione soggettiva disposta dalla legge, per effetto della quale titolare del rapporto obbligatorio non e' piu' l'amministrazione pubblica ma il suo amministratore o funzionario. L'intento sanzionatorio della legge, tesa ad impedire abusi di spesa, e' di tutta evidenza. La novazione e' impostata dalla legge in ogni caso, senza eccezione alcuna, anche quando la spesa sia disposta in via d'urgenza. In tal caso l'amministratore o il funzionario deve provvedere, per evitare la sanzione, a regolarizzare la spesa nel termine perentorio di 30 giorni. 3 - Nel caso in esame la soc. Gefin, concessionaria del comune per la gestione degli impianti di riscaldamento, segnalo' il 18 marzo 1993 all'amministrazione comunale che la caldaia dell'impianto termico delle scuole elementari si era rotta sicche' si rendeva necessaria la sua sostituzione con una spesa preventiva di L. 3.800.000. A seguito di tale segnalazione il sindaco, Gianfranco Quaglio, lo stesso giorno dispose con ordinanza la chiusura temporanea del plesso scolastico nei giorni 19 e 20 incarico', con ordine di servizio scritto e regolarmente protocollato, la Gefin di "provvedere all'immediato ripristino della struttura al fine di garantire il necessario funzionamento dell'impianto come da descrizione dettagliata dell'offerta preventivo", invitandola a presentare "ad avvenuto adempimento degli obblighi di legge... regolare fattura per il pagamento di rito". Sennonche' proprio con decreto in data 18 marzo, ma notificato al Quaglio il giorno successivo, il prefetto sospese il consiglio comunale e nomino' un commissario per la provvisoria gestione del comune. Il sindaco non pote' quindi curare nel prescritto termine di 30 giorni la regolarizzazione della spesa disposta in via d'urgenza. Da qui la sua personale responsabilita' per il pagamento dei lavori ai sensi del quarto comma del suindicato art. 23. 4 - Il Quaglio deduce la illeggittimita' costituzionale di tale norma nella parte in cui questa prevede la responsabilita' personale dell'amministratore anche nell'ipotesi in cui costui abbia disposto la spesa in via d'urgenza nell'esclusivo interesse pubblico e non abbia poi potuto provvedere alla sua regolarizzazione, benche' accorto e diligente, solo perche' privato dei suoi poteri di amministratore per un fatto sopravvenuto e indipendente dalla sua volonta'. La norma infatti sarebbe infatti secondo l'appellante costituzionalmente illeggittima sotto due profili: 1) irragionevolezza nel disporre la sanzione anche in presenza di caso fortuito o forza maggiore; 2) disparita' di trattamento perche' viene riservato il medesimo regime giuridico sia per il caso di mancata regolarazzazione a causa di colpevole inattivita', sia per il caso in cui la mancata regolarizzazione sia divenuta oggettivamente impossibile per motivi totalmente estranei alla volonta' dell'amministratore. 5 - A giudizio del tribunale la sollevata questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata. Rilevante in quanto, se la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, l'appellante potrebbe non essere piu' chiamato a rispondere personalemente per un obbligazione contratta in nome e nell'esclusivo interesse del comune. Ne' rileva che egli possa rivalersi agendo per indebito arricchimento verso l'ente (Corte. cost. 24 ottobre 1995, n. 446). Invero tale azione ne' impedisce all'amministratore di essere chiamato ad un immediato sacrificio personale, ne' lo ristora compiutamente del sacrificio patito concedendogli l'art. 2041 c.c. di rivalersi solo nei limiti dell'arricchimento conseguito dal comune. Non manifestamente infondata in quanto entrambi i profili di leggittimita' costituzionale dedotti dall'appellante appaiono meritevoli di attenzione. Basti rilevare che, se la norma ha natura sanzionatoria, non e' ragionevole che la sanzione venga applicata anche a chi si sia correttamente comportato per soddisare il pubblico interesse e non abbia potuto provvedere nel termine prescritto alla regolarizzazione contabile per forza maggiore e comunque solo perche' oggettivamente impedito da un fatto del tutto estraneo alla sua volonta'.